Art. 2

Istituzione di zone di restrizione

In vigore dal 4 ott 2022
Istituzione di zone di restrizione La Spagna provvede affinché: a) siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
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