Art. 1

In vigore dal 29 set 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito («comitato congiunto UE-PTC»), nella sua riunione successiva o mediante procedura scritta del comitato congiunto UE-PTC, con riguardo alle modifiche delle appendici di tale convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione. Il rappresentante dell’Unione nel comitato congiunto UE-PTC può concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione.
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