Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 29 set 2022
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce la metodologia per determinare l’importo proposto adeguato di una sanzione che deve essere irrogata dalla BCE nei confronti di un soggetto dichiarante sottoposto a obblighi di segnalazione statistica e che non rispetta tali obblighi.
2. La metodologia si applica al calcolo dell’importo di una sanzione proposto per una o più presunte infrazioni in relazione alle quali sia stata avviata una procedura di infrazione a norma dell’, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).
3. La presente decisione non osta a che il Comitato esecutivo della BCE eserciti il proprio potere discrezionale di irrogare una sanzione che ritenga appropriata ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).
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