Art. 2
In vigore dal 29 set 2022
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 44, paragrafo 1, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1910:oj#art-2