Art. 1

In vigore dal 29 set 2022
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quarta sessione del comitato misto o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
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