Art. 2
In vigore dal 29 set 2022
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’ della presente decisione non sia compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
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