Art. 1
In vigore dal 26 set 2022
1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri e dai loro raggruppamenti per l'anno civile 2020 sono specificati nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione.
2. I valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono specificati nell'allegato II, parti A e B, della presente decisione.
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