Art. 3

In vigore dal 26 set 2022
La Commissione può abrogare la presente decisione in determinate circostanze, tra cui: a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o ha cessato di attuarli in modo che ne risulta una violazione strutturale grave; b) se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001; oppure c) se il sistema non soddisfa le norme di controllo indipendente o altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.
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