Art. 1
In vigore dal 20 set 2022
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») è di approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.
2. La Commissione può, alla luce delle osservazioni delle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, concordare modifiche minori prima o durante la procedura di adozione della decisione del Consiglio ministeriale senza bisogno di un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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