Art. 3
In vigore dal 20 set 2022
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza copresiede il comitato misto di cui all’articolo 56 dell’accordo.
L’Unione o, se del caso, l’Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto, in funzione della questione trattata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1664:oj#art-3