Art. 6

Contributo in conto interessi

In vigore dal 20 set 2022
Contributo in conto interessi 1.   Per i prestiti di cui alla presente decisione, in deroga all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l’Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprendo le spese amministrative connesse all’assunzione e all’erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito. 2.   L’Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell’Unione entro la fine di marzo di ogni anno. 3.   La dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata sotto forma di contributo in conto interessi per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all’assistenza macrofinanziaria durante il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
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