Art. 1

In vigore dal 20 set 2022
La decisione 2013/798/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana»; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all’uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la MINUSCA, previa notifica al comitato;»; b) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, veicoli o attrezzature siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa notifica al comitato; oppure»; c) al paragrafo 1, la lettera h) è soppressa; d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri informano il comitato prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g).».
Storico versioni

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