Art. 1

Misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne

In vigore dal 19 set 2022
Misure di emergenza tipo, comprese le procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne 1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera possono: a) chiedere ai cittadini di paesi terzi di comunicare lo status dell’autorizzazione ai viaggi (valida, rifiutata, annullata o revocata) e il periodo di validità; a tal fine, le autorità di frontiera possono creare una connessione a Internet o dare accesso alle attrezzature installate ai valichi di frontiera affinché i cittadini di paesi terzi possano connettersi allo strumento di verifica di cui alla decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione (11); b) conservare a livello locale le informazioni relative agli ingressi, quali i dati di identità o i dati del documento di viaggio, al fine di consentire la successiva verifica dello status dell’autorizzazione ai viaggi dei cittadini di paesi terzi entrati durante il periodo di impossibilità tecnica; le autorità di frontiera possono conservare tali informazioni solo per il periodo di impossibilità tecnica e la successiva verifica; oppure c) essere temporaneamente dispensate dall’obbligo di consultare il sistema centrale ETIAS. 2.   Le notifiche di cui all’articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240 sono effettuate senza ritardo attraverso i canali di comunicazione condivisi dalle autorità di frontiera, dalle unità nazionali ETIAS e dall’unità centrale ETIAS. 3.   Le notifiche di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, che devono essere trasmesse dalle autorità di frontiera all’unità centrale ETIAS e alla rispettiva unità nazionale ETIAS, contengono le seguenti informazioni: a) il valico o i valichi di frontiera interessati dal guasto e l’autorità che non è in grado di effettuare la consultazione; e b) la data e l’ora in cui si è verificato il guasto; c) ove possibile, la descrizione del guasto e il tempo di risposta per la risoluzione. Quando informa eu-LISA e la Commissione a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS fornisce le stesse informazioni ricevute dalle autorità di frontiera.
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