Art. 1

Depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN e remunerati in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7)

In vigore dal 12 set 2022
Depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN e remunerati in conformità all’, paragrafo 1, dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) 1.   La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi: a) per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti; per i depositi a termine, il tasso di mercato sui depositi garantiti con scadenza comparabile ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti. b) Per ogni giorno di calendario, l’ammontare complessivo di tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche, diversi da quelli relativi a un programma di aggiustamento, presso una BCN eccedente l'importo più elevato: i) dell'equivalente di 200 milioni di euro; ovvero ii) dello 0,04 % del prodotto interno lordo dello Stato membro in cui la BCN ha sede, è remunerato nei limiti di seguito indicati: 1) nel caso di depositi denominati in euro, il tasso sui depositi presso la banca centrale oppure l’euro short-term rate (€STR), se inferiore; 2) nel caso di depositi denominati in altre valute, si applica per la valuta interessata un metodo comparabile a quello stabilito per i depositi denominati in euro, come stabilito al punto 1) di cui sopra. Al fine di stabilire la soglia di cui alla lettera b), punto ii) di cui sopra, il prodotto interno lordo è determinato sulla base delle previsioni economiche annuali d'autunno pubblicate dalla Commissione europea l’anno precedente. Ciascuna BCN decide in merito all’allocazione dei diversi depositi delle amministrazioni pubbliche al di sopra e al di sotto della soglia. c) I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento sono soggetti ai tassi di remunerazione di cui alla lettera a) o remunerati a un tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono presi in considerazione ai fini della soglia di cui alla lettera b). 2.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all' dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).
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