Art. 1

Modifica

In vigore dal 9 set 2022
Modifica Nella decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è aggiunto l'articolo 4 bis seguente: «Articolo 4 bis Integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento L'allocazione di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 3, integra considerazioni relative ai cambiamenti climatici, in particolare per far fronte alla gestione dell'esposizione dell'Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo. Il presente articolo si applica alle operazioni regolate il 1o ottobre 2022 o successivamente a tale data.».
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eli:dec:2022:1613:oj#art-1

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