Art. 1
Modifica
In vigore dal 9 set 2022
Modifica
Nella decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è aggiunto l'articolo 4 bis seguente:
«Articolo 4 bis
Integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento
L'allocazione di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 3, integra considerazioni relative ai cambiamenti climatici, in particolare per far fronte alla gestione dell'esposizione dell'Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo. Il presente articolo si applica alle operazioni regolate il 1o ottobre 2022 o successivamente a tale data.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1613:oj#art-1