Art. 1

Obiettivo e ambito di applicazione

In vigore dal 9 set 2022
Obiettivo e ambito di applicazione 1.   L’Unione sostiene lo sviluppo delle applicazioni e delle banche dati necessarie per fornire informazioni sulle misure restrittive in vigore nell’Unione e garantire un facile accesso a tali informazioni, segnatamente da parte degli operatori che partecipano alla loro attuazione, come pure lo sviluppo di strumenti dell’informazione che consentano scambi sicuri di informazioni tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione. 2.   Tali strumenti dell’informazione potenziati sostengono in particolare l’attuazione degli obblighi di comunicazione degli Stati membri senza crearne di nuovi. Le modalità di comunicazione con conseguenze significative per le amministrazioni nazionali sono oggetto, se del caso, di consultazioni in seno al Consiglio.
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