Art. 1

In vigore dal 7 set 2022
1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate a uno qualsiasi dei seguenti usi: i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19; ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; c) le merci sono importate in Belgio, Lettonia, Austria, Portogallo o Slovenia («gli Stati membri richiedenti») per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti di tali Stati membri. 2.   Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA sull’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19.
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