Art. 1
In vigore dal 9 ago 2022
La decisione 2011/163/UE è così modificata:
1.
dopo l’ sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 2 bis
I paesi terzi che non hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui per gli animali e i prodotti di origine animale ma che, in base alla richiesta di un paese terzo, intendono esportare nell’Unione prodotti di origine animale preparati utilizzando materie prime di origine animale ottenute da uno Stato membro o da un paese terzo che ha fornito un piano di sorveglianza dei residui conformemente all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, nella tabella di cui all’allegato della presente decisione sono indicati con il simbolo “Δ” riferito agli scambi triangolari.
Articolo 2 ter
I paesi terzi che non hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui per bovini, ovini/caprini, suini, equini o pollame ma che, in base alla richiesta di un paese terzo, intendono esportare prodotti composti nell’Unione utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo autorizzato, nella tabella di cui all’allegato sono indicati con una “O” unicamente nella colonna relativa alle specie animali in questione.
Articolo 2 quater
In base alla loro richiesta, i paesi terzi indicati con una “X” in una delle categorie relative ai prodotti dell’acquacoltura, al latte o alle uova nella tabella di cui all’allegato sono indicati in tale tabella con una “O” per le rimanenti di queste categorie.
Articolo 2 quinquies
Tutti i paesi terzi figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati nella tabella di cui all’allegato della presente decisione con una “M” per i molluschi.
Articolo 2 sexies
Tutti i paesi terzi che producono prodotti composti a partire da prodotti trasformati ottenuti da molluschi, nella misura in cui i molluschi bivalvi trasformati siano originari di Stati membri o di paesi terzi figuranti nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, sono indicati nella colonna “Acquacoltura” della tabella di cui all’allegato della presente decisione con una “P” per i prodotti trasformati ottenuti da molluschi.»;
2.
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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