Art. 1

In vigore dal 4 ago 2022
La decisione 2011/72/PESC è così modificata: 1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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