Art. 1
In vigore dal 4 ago 2022
La decisione 2011/72/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1367:oj#art-1