Art. 2
In vigore dal 26 lug 2022
1. I contratti di servizi aeroportuali stipulati tra la camera di commercio e industria dell’Oise e Ryanair, rispettivamente l’8 settembre 1998, il 16 marzo 2001 e il 12 febbraio 2002, nonché i contratti di servizi aeroportuali sottoscritti da Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais con Ryanair il 4 febbraio 2010 e il 27 luglio 2010 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. I contratti di servizi aeroportuali stipulati tra la camera di commercio e industria dell’Oise e Wizz Air, rispettivamente l’11 giugno 2004 e il 1o luglio 2005, e il contratto di servizi aeroportuali sottoscritto tra Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais e Wizz Air il 1o giugno 2009 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. I contratti di servizi aeroportuali stipulati dalla camera di commercio e industria dell’Oise con Goodjet il 14 dicembre 2001, con Ciaofly il 24 aprile 2002, con Berlin Jet il 30 gennaio 2003, con Volare il 13 febbraio 2003, con Sterling il 15 luglio 2004, con Norwegian Air Shuttle il 7 aprile 2005, con Air Horizon il 12 luglio 2004, con Air Polonia il 20 ottobre 2004, con Blue Air l’11 ottobre 2005 e il 28 agosto 2007, con FlyMe il 30 marzo 2006 e con Centralwings il 18 febbraio 2007 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
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