Art. 2
In vigore dal 22 lug 2022
1. Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un’impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all’, dette carte o detti documenti sono trasmessi all’autorità competente richiedente solo se l’autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.
2. Gli accordi di lavoro bilaterali tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
Storico versioni
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