Art. 1

In vigore dal 21 lug 2022
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata: 1) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.»; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 170 000 000 EUR.»; 3) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 170 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»; 4) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L’importo di 10 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.».
Storico versioni

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