Art. 1

In vigore dal 18 lug 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 è così modificata: 1) all’ il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell’importo massimo di 3 000 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « La Romania può finanziare le seguenti misure: a) la prestazione per disoccupazione tecnica ai dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività, prevista nell’articolo XI dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020”, prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021”, a sua volta prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022”; b) la prestazione per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso, prevista nell’articolo I dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020”; c) il regime di riduzione dell’orario lavorativo, previsto nell’ dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020”, modificato e prorogato dalla “legge n. 58/2021”; d) la prestazione analoga a quella di cui alla lettera a) per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo XV dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020”, prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021”, a sua volta prorogata dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022”; e) la prestazione disposta per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, prevista nell’ dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020”, modificata e prorogata dalla “legge n. 58/2021”; f) l’indennità di sostegno ai lavoratori giornalieri prevista nell’articolo 4 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020” (approvata mediante la “legge n. 282/2020”), e successive modifiche di cui all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 182/2020”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 211/2020” (approvata mediante la “legge n. 58/2021”), all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 220/2020”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 226/2020”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 44/2021”, all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021” e all’“ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022”; g) il bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 8, paragrafo 6, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020”, esteso dall’ dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020” e dall’articolo 6 della “legge n. 136/2020”; h) il bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del settore privato e di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie pubbliche e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, previsto nell’articolo I, paragrafo 6, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020”, esteso dall’articolo 4, paragrafo 3, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 147/2020” nonché dall’articolo 7 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 110/2021”; i) il bonus per condizioni particolarmente pericolose concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico, previsto nell’articolo 7 della “legge n. 56/2020”, esteso dall’“ordinanza d’urgenza del governo n. 116/2021”; j) la prestazione di malattia concessa alle persone in quarantena e alle persone cui è stata diagnosticata un’infezione da COVID-19, prevista nella “legge n. 136/2020” e modificata dall’articolo 13 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 70/2020”; k) il sostegno finanziario una tantum concesso ai datori di lavoro ai fini dello svolgimento di attività di telelavoro da parte dei dipendenti, previsto nell’articolo 6 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020”; l) il bonus pari al 30 % e al 40 % dello stipendio base concesso al personale delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’, paragrafo 1, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020»; m) la concessione di un’indennità di distacco pari al 50 % e di un bonus giornaliero pari al 2 % dello stipendio base per i medici specialisti nonché per il personale paramedico e ausiliario nel sistema pubblico, prevista nell’articolo 19, paragrafo 3, dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 136/2020”; n) il finanziamento temporaneo dei costi salariali relativi alla creazione di 2 000 nuove posizioni volte a rafforzare le direzioni sanitarie e i servizi pubblici di ambulanza (1 000 ciascuno) per contrastare la diffusione della COVID-19, previsto nell’articolo unico della “decisione del governo n. 254/2020”, nell’articolo unico della “decisione del governo n. 840/2020”, nell’articolo unico della “decisione del governo n. 383/2021”, nella “decisione governativa n. 1072/2021” e nella “decisione governativa n. 496/2022”; o) la concessione di un bonus compreso tra il 75 % e l’85 % dello stipendio base per il personale medico specialista e il personale medico ausiliario delle unità sanitarie pubbliche o delle relative strutture nonché per il personale specialista delle strutture mediche paracliniche direttamente coinvolto nel trasporto, nella preparazione, nella valutazione, nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, prevista nell’articolo unico, punto 3, della “decisione del governo n. 1035/2020”; p) il pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione contro la COVID-19 allestiti in luoghi diversi da quelli all’interno delle unità sanitarie, previsto nella “decisione governativa n. 1031/2020” e nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021”; q) il pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione contro la COVID-19 allestiti nelle unità sanitarie, come pure il pagamento dei medici di famiglia per le attività prestate per tali scopi, previsti nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021” e nella “decisione governativa n. 1031/2020”; r) l’acquisto di dosi di vaccino anti COVID-19, previsto nella “decisione governativa n. 1031/2020”; s) le spese per la quarantena delle persone con una diagnosi confermata di COVID-19, delle persone nell’elenco stilato secondo la metodologia per la sorveglianza della COVID-19 e del personale medico cui è stata diagnosticata la COVID-19 che non necessita di ospedalizzazione o dei membri del personale che hanno interagito con i pazienti e scelgono di soggiornare fuori casa, previste nella “decisione governativa n. 201/2020”, nella “decisione governativa n. 1103/2020” e nell’“ordinanza ministeriale n. 725/2020”; t) l’acquisto di medicinali (Remdesivir), previsto nella “decisione governativa n. 1092/2020”, nella “decisione governativa n. 380/2021”, nella “decisione governativa n. 1017/2021” e nella “decisione governativa n. 1190/2021”; u) l’acquisto di medicinali (Tocilizumabum), previsto nell’“ordinanza del ministro della Salute n. 487/2020”; v) l’acquisto di medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento della COVID-19 che contengono Casirivimab e Imdevimab, previsto nella “decisione governativa n. 1092/2020”, nella “decisione governativa n. 380/2021”, nella “decisione governativa n. 1017/2021” e nella “decisione governativa n. 1190/2021”. w) i buoni pasto per un importo pari a 100 RON per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, previsti nell’“ordinanza del governo n. 19/2021” recante modifica della “legge n. 55/2020”; x) l’aumento dello stipendio base del 30 % per il personale delle istituzioni prefettizie coinvolto nella prevenzione e nel contrasto degli effetti della COVID-19, previsto nell’articolo 5 dell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020”; y) le spese per la copertura dei costi per 200 medici specializzandi aggiuntivi necessari a causa della pandemia, previste nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 186/2020”; z) l’acquisto di prodotti medici e di dispositivi di protezione individuale per la lotta contro la pandemia (ad esempio calzature protettive, guanti, mascherine, ventilatori, barelle), previsto nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020”; aa) l’acquisto di materiale di protezione sanitaria per il personale, previsto nella “legge n. 319/2006”, nella “legge n. 55/2020” e nell’“ordinanza congiunta del ministro del Lavoro e del ministro della Salute n. 3577/831/2020”; bb) i pagamenti agli studenti di medicina volontari che hanno lavorato per gli ospedali o gli istituti sanitari al fine di fornire sostegno di emergenza, previsti nell’“ordinanza d’urgenza del governo n. 197/2020”; cc) l’acquisto di medicinali per il trattamento delle infezioni da COVID-19 (ANAKINRA), previsto nell’“ordinanza del ministero della Salute n. 487/2020”; dd) l’acquisto di medicinali per il trattamento delle infezioni da COVID-19 (MOLNUPIRAVIR), previsto nell’“ordinanza del ministero della Salute n. 487/2020”; ee) il finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 a livello delle unità specializzate, previsto nell’articolo 51 della “legge n. 95/2006”, nella “decisione governativa n. 155/2017” e nell’“ordinanza del ministro della Salute n. 377/2017”; ff) il finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 da parte dei medici di famiglia, previsto nell’“ordinanza del ministro della Salute n. 58/4/2022”.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   La Romania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2.   Qualora le misure di cui all’ siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, la Romania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di taledecisione di esecuzione modificativa e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:1262:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo