Art. 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
In vigore dal 18 lug 2022
La decisione (PESC) 2020/489 è così modificata:
1)
l’ è sostituito del seguente:
«
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Miroslav LAJČÁK quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2024 è pari a 3 970 000 EUR.»;
3)
all’articolo 13, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un’esauriente relazione finale sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1240:oj#art-1