Art. 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
In vigore dal 18 lug 2022
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’ e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAN, che comportano l’uso delle attrezzature fornite nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo il completamente della costruzione del CFTA e della BOA. Ove necessario, tale valutazione può comportare visite in loco per l’ispezione dell’infrastruttura, delle attrezzature e delle forniture consegnate nell’ambito della misura di assistenza o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza dev’essere effettuata una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Storico versioni
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