Art. 2
In vigore dal 12 lug 2022
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica federativa del Brasile, a nome dell’Unione, che l’Unione ha completato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo, conformemente all’articolo XII, paragrafo 2, dell’accordo.
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