Art. 1

In vigore dal 12 lug 2022
1.   Un importo massimo di 600 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o FES è destinato in via eccezionale a finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia. 2.   I fondi di cui al paragrafo 1 dovrebbero finanziare azioni volte a fornire sostegno nel modo seguente: — fino a 350 000 000 EUR per la produzione alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari; — fino a 150 000 000 EUR per l’assistenza umanitaria; e — fino a 100 000 000 EUR per il sostegno macroeconomico. 3.   Dell’importo di cui al paragrafo 1, fino a 488 000 000 EUR sono stanziati a titolo del 10o FES e fino a 112 000 000 EUR sono stanziati a titolo dell’11o FES. Di questi fondi, un massimo di 18 000 000 EUR serve a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione. 4.   I fondi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per gli impegni finanziari conformemente alle norme e alle procedure applicabili all’11o FES, come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 e (UE) 2018/1877.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1223:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo