Art. 1
In vigore dal 12 lug 2022
1. Un importo massimo di 600 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o FES è destinato in via eccezionale a finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi ACP a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.
2. I fondi di cui al paragrafo 1 dovrebbero finanziare azioni volte a fornire sostegno nel modo seguente:
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fino a 350 000 000 EUR per la produzione alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari;
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fino a 150 000 000 EUR per l’assistenza umanitaria; e
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fino a 100 000 000 EUR per il sostegno macroeconomico.
3. Dell’importo di cui al paragrafo 1, fino a 488 000 000 EUR sono stanziati a titolo del 10o FES e fino a 112 000 000 EUR sono stanziati a titolo dell’11o FES. Di questi fondi, un massimo di 18 000 000 EUR serve a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.
4. I fondi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per gli impegni finanziari conformemente alle norme e alle procedure applicabili all’11o FES, come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 e (UE) 2018/1877.
Storico versioni
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