Art. 3

In vigore dal 12 lug 2022
All’atto del deposito dello strumento, l’Unione formula la dichiarazione seguente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione: «L’Unione europea dichiara, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione. I suoi Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la convenzione, ma ne saranno vincolati in forza dell’adesione dell’Unione europea. Ai fini della presente dichiarazione, il termine “Unione europea” non include il Regno di Danimarca, in virtù degli del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».
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