Art. 1

In vigore dal 12 lug 2022
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Danimarca l'impiego dei seguenti metodi: a) l'apparecchio denominato «Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell'allegato della presente decisione; b) l'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell'allegato della presente decisione; c) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell'allegato della presente decisione; d) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte IV dell'allegato della presente decisione; e) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte V dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:1205:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo