Art. 4

In vigore dal 1 lug 2022
Sono destinatari della presente decisione la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia. Essa si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.
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