Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 30 giu 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo generale della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica dell’Unione. Sulla base del precedente sostegno fornito dallo strumento europeo per la pace, la misura di assistenza consentirà alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità del beneficiario per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC nonché ad altre operazioni multinazionali. Gli obiettivi specifici della misura di assistenza mirano a rafforzare le capacità delle unità di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche delle forze armate della Repubblica di Moldova.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e dei seguenti forniture e servizi, compresa la formazione relativa alle attrezzature delle unità del comando delle forze terrestri delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza:
a)
attrezzature per la logistica;
b)
attrezzature per la mobilità;
c)
attrezzature per il comando e il controllo;
d)
attrezzature per la ciberdifesa;
e)
attrezzature per la ricognizione aerea senza equipaggio;
f)
attrezzature per le comunicazioni tattiche.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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