Art. 1
In vigore dal 27 giu 2022
La decisione 2013/354/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 11 660 000 EUR.»;
2)
all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:1018:oj#art-1