Art. 1

In vigore dal 24 giu 2022
La famiglia di biocidi identificata nel registro per i biocidi con il numero FR-0018427-0000 non soddisfa pienamente le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012. La famiglia di biocidi identificata nel registro per i biocidi con il numero FR-0018427-0000 può essere autorizzata soltanto negli Stati membri in cui si ritiene che la mancata autorizzazione comporti un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente causati dall’uso del biocida alle condizioni previste dall’autorizzazione. L’uso del biocida è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, che sono adottate in ciascuno Stato membro sulla base delle circostanze particolari e delle prove disponibili in relazione ai casi di avvelenamento secondario che ivi si verificano.
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