Art. 1

In vigore dal 22 giu 2022
Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese costituite dalla legge della Repubblica popolare cinese sulla People’s Bank of China e la relativa regolamentazione accessoria, applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC sul mercato interbancario, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
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