Art. 1
In vigore dal 17 giu 2022
La posizione da esprimere a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è definita nella dichiarazione unilaterale dell’Unione acclusa alla presente decisione.
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