Art. 1
In vigore dal 17 giu 2022
A condizione che sia rispettato il livello minimo di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, stabilito per l’uso commerciale di cui all’allegato I, tabella C, di tale direttiva, la Finlandia è autorizzata ad applicare un’aliquota ridotta di imposta sull’elettricità fornita a:
a)
pompe di calore e caldaie elettriche che generano calore per la rete di teleriscaldamento;
b)
pompe di calore con una potenza termica nominale di almeno 0,5 MW non collegate alla rete di teleriscaldamento;
c)
pompe di ricircolo dell’acqua in impianti di riscaldamento geotermici.
Storico versioni
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