Art. 4

In vigore dal 17 giu 2022
1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. 2.   Essa si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 3.   Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale di cui agli , la Polonia presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’ sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi facenti capo a essi.
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