Art. 1
In vigore dal 16 giu 2022
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, consiste nel modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE per prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 ovvero fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o all’applicazione provvisoria del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore.
2. Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
Storico versioni
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