Art. 1
Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN, le risorse per laboratori mobili e i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza
In vigore dal 16 giu 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
1)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto l'ottavo trattino seguente:
«—
mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«m)
mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza»;
2)
l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN, le risorse per laboratori mobili e i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza
Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»;
3)
all'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a m), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a m), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE.»;
4)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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