Art. 5

Monitoraggio, controllo e valutazione

In vigore dal 9 giu 2022
Monitoraggio, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante monitora il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’. Tale monitoraggio è inteso a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’ e contribuisce alla prevenzione di tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, da parte delle unità della BMTF. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna: i certificati di consegna devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sulle attività: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non sono più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) controlli in loco: il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, 12 mesi dopo la consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza o qualunque altra forma di informazione fornita in modo indipendente. Al termine della misura di assistenza sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.
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