Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 9 giu 2022
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della BMTF («beneficiario»), da finanziarsi nell’ambito dello strumento europeo per la pace («misura di assistenza»). 2.   Obiettivo della misura di assistenza è sostenere lo sviluppo delle capacità della BMTF attraverso la fornitura di equipaggiamento e materiali necessari alle unità mediche delle forze armate dei paesi partecipanti, ossia Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, al fine di rafforzare le capacità mediche militari della regione e, da ultimo, gli sforzi di soccorso civile. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia: a) automezzi (veicoli medici e fuoristrada); b) ospedali ruolo 2; c) apparecchiature e materiali di laboratorio; d) apparecchiature informatiche e per la comunicazione. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
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