Art. 1

In vigore dal 8 giu 2022
All’ della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell’India, costituite dal Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, dall’International Financial Services Centres Authority Act del 2019 e dai Market Infrastructure Institutions Regulations del 2021, applicabili alle controparti centrali stabilite presso i centri di servizi finanziari internazionali (International Financial Services Centres) sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:901:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo