Art. 1

In vigore dal 3 giu 2022
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 bis bis è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»; b) al paragrafo 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;»; c) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; e) operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, servizi di centro dati e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato X.»; 2) all'articolo 1 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma delle lettere a), b), c) o e) del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»; 3) all'articolo 1 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»; 4) l'articolo 1 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 sexies 1.   È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato VIII o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII. 2.   Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati all'allegato VIII, il divieto di cui paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.»; 5) all' nonies, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»; 6) l' undecies è sostituito dal seguente: « undecies 1.   È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario: a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia; b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia; c) persone giuridiche, entità o organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b); d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c); e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d). 2.   A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 5.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022: a) per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili. 7.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»; 7) è inserito l'articolo seguente: « duodecies 1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 4.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro. 5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e la fornitura di generi alimentari o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.»; 8) all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»; 9) all'articolo 4 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»; 10) all'articolo 4 octies è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.»; 11) all'articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi;»; 12) l'articolo 4 quindecies, paragrafo 4, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o»; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 sexdecies 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento; b) fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento; c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; d) al petrolio greggio consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente. 5.   A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. 6.   A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfate le condizioni seguenti: a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo. 7.   Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo. 8.   Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi. Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata». A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato fornito mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi. A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta una decisione che pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti. 9.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia. 10.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti soggetti al presente articolo. Articolo 4 septdecies 1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano: a) all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.»; 14) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione. Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui al punto 4) della presente decisione a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso all’unanimità.
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