Art. 1

In vigore dal 3 giu 2022
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l’ sexvicies è sostituito dal seguente: « sexvicies 1.   È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato V o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V. 2.   Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V.»; 2) gli allegati II e V della decisione 2012/642/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
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