Art. 1
In vigore dal 2 giu 2022
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è di non sostenere la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione.
2. Alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione l’Unione presenta un’iniziativa o sostiene iniziative di altre parti della convenzione intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, purché tali iniziative:
a)
siano intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», affrontando i ritardi e i problemi riscontrati dagli Stati di esportazione, importazione o transito nel gestire le notifiche e sostenendo la digitalizzazione di tale procedura, in modo che i movimenti dei rifiuti che sono conformi alla convenzione possano svolgersi a livello transfrontaliero senza indebiti ritardi;
b)
non richiedano la modifica della convenzione;
c)
contribuiscano a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e
d)
contribuiscano alla corretta attuazione dei meccanismi di controllo previsti dalla convenzione e alla certezza del diritto a tale riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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