Art. 1

In vigore dal 2 giu 2022
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è di non sostenere la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione. 2.   Alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione l’Unione presenta un’iniziativa o sostiene iniziative di altre parti della convenzione intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, purché tali iniziative: a) siano intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», affrontando i ritardi e i problemi riscontrati dagli Stati di esportazione, importazione o transito nel gestire le notifiche e sostenendo la digitalizzazione di tale procedura, in modo che i movimenti dei rifiuti che sono conformi alla convenzione possano svolgersi a livello transfrontaliero senza indebiti ritardi; b) non richiedano la modifica della convenzione; c) contribuiscano a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e d) contribuiscano alla corretta attuazione dei meccanismi di controllo previsti dalla convenzione e alla certezza del diritto a tale riguardo.
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