Art. 2
In vigore dal 1 giu 2022
Poiché non sono state presentate le informazioni pertinenti di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, fatte salve le possibilità generali di adeguamento dei requisiti in materia di dati di cui all’allegato IV di tale regolamento, non è stato dimostrato che il biocida soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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