Art. 3

In vigore dal 30 mag 2022
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a 4 240 906 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di sovvenzione d’accordo con l’OAS. La convenzione di sovvenzione stabilisce che l’OAS deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.
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