Art. 1

In vigore dal 24 mag 2022
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all’articolo 54, all’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’esercizio finanziario 2021. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell’allegato della presente decisione.
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