Art. 3

In vigore dal 24 mag 2022
Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell’allegato III della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:818:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo