Art. 1

In vigore dal 20 mag 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel corso della settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda le modifiche dell’articolo 59 e le modifiche correlate dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) è conforme a quanto disposto nell’allegato della presente decisione. Eventuali adeguamenti delle modifiche figuranti nell’allegato della presente decisione, che non pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo di tali emendamenti e non comportino l’ulteriore abbreviazione dei periodi generalmente applicabili di cui all’allegato, possono essere concordati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri e senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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